Autorità Portuale di Ancona
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distribuzione idrica

Ultimo aggiornamento: 24-10-2006





ORDINANZA N. /2006



Il Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona :

n vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
n visto l'art.6, comma 1, lett.c della predetta Legge 84/94, secondo cui competono all'Autorità Portuale, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, l'affidamento ed il controllo, con poteri di regolamentazione ed ordinanza, delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale;
n visto il D.M. 14.11.1994 recante l'individuazione dei servizi d'interesse generale da affidare a soggetti privati previa gara e da prestarsi a titolo oneroso all'utenza portuale;
n vista la deliberazione del Comitato Portuale n.8 del 7.4.2006, con la quale è stato approvato il capitolato della gara per l'affidamento in concessione, per la durata di cinque anni, del servizio d'interesse generale di distribuzione idrica nel Porto di Ancona, da espletarsi con il metodo di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n.827, da esperirsi con il metodo della presentazione di offerte segrete recanti la riduzione sulle tariffe poste a base d'asta;
n visto il verbale in data 15.9.2006, dal quale aggiudicataria la Ditta G. Carbonari & C. Sas di Ancona, Banchina Da Chio, n.8;
n viste le disposizioni del relativo capitolato di gara;
n considerato che la Ditta aggiudicataria ha offerto un ribasso dello 0,1% (zerovirgolaunopercento) sulle tariffe poste a base di gara;
n vista la propria delibera n. 155 del 3.10.2006, con la quale è stato approvato il Verbale di aggiudicazione in data 15.9.2006;
n vista la deliberazione n.29 in data 11.10.2006 con la quale il Comitato Portuale ha ratificato la predetta delibera n.155 in data 3.10.2006;
n considerato che è in corso di formalizzazione la concessione quinquennale del servizio a beneficio della Ditta G. Carbonari & C. Sas di Ancona, Banchina Da Chio, n.8, aggiudicataria della gara

RENDE NOTO

che il servizio di distribuzione idrica nel Porto di Ancona sarà espletato, per il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2011 dalla G. Carbonari & C. Sas con sede ad Ancona, Banchina Da Chio n.8.











ORDINA

Art. 1

In base agli atti in premessa citati le tariffe da applicare al servizio di distribuzione idrica nel Porto di Ancona con decorrenza 1.11.2006 sono le seguenti:

A) TARIFFA BASE:

a) euro 1,94 (unovirgolanovantaquattro) al metro cubo di acqua imbarcata;
b) diritto fisso di chiamata : euro 36,06 (trentaseivirgolazerosei) per ogni
operazione.

B) MAGGIORAZIONI:

a) maggiorazione del 30% per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei
giorni feriali;

b) maggiorazione del 30% per i servizi resi dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dei
giorni festivi ;

c) maggiorazione del 60% per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei
giorni festivi.

C) AGGIORNAMENTI

Il presente tariffario sarà aggiornato annualmente con provvedimento dell'Autorità Portuale, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

ART.2

Il pagamento dei servizi prestati dovrà essere effettuato dall'utenza nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura: essa dovrà essere corredata da speciale buono staccato da un blocco a madre e figlia, firmato dal Comandante della nave o da chi per esso dopo l'esecuzione di ogni prestazione.

ART.3

E' obbligo della concessionaria provvedere:








n a curare la manutenzione ordinaria del manufatto in concessione e degli impianti idrici e a segnalare all'Autorità Portuale con tempestività ogni inconveniente o anomalia di funzionamento degli impianti medesimi;
n all'esecuzione di tutti i servizi oggetto della concessione a perfetta regola d'arte uniformandosi a quanto prescritto dalle normative vigenti in materia ;
n a garantire tempestivamente interventi a favore degli utenti, assicurando una pronta reperibilità nell'arco dell'intera giornata ;
n ad espletare i servizi in conformità a quanto stabilito dall'Autorità Portuale, restando inteso che non potranno essere apportate variazioni senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione concedente, assicurando parità di trattamento a tutti gli utenti del servizio;
n ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
n ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nei vigenti contratti nazionali di lavoro del personale dipendente e nei relativi accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui vengono espletati i servizi. Tali contratti ed accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione ;
n ad adottare e far adottare nell'esecuzione dei servizi i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati e ad osservare e far osservare tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico vigenti ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza del lavoro;
n a far fronte a tutte le spese e ad ogni risarcimento di danni a terzi derivanti in conseguenza dell'espletamento, o mancato espletamento, dei servizi di cui alla concessione, nonché ad ogni altro conseguente onere non espressamente posto a carico dell'Amministrazione concedente;
n ad osservare e far osservare le prescrizioni di cui all'art.18, c.7-8 della L.19.3.90 n.55 ;
n ad osservare il tariffario stabilito con la presente Ordinanza e suoi successivi aggiornamenti, che saranno resi pubblici con analogo provvedimento dell'Autorità Portuale.

ART.4

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 1° novembre 2006 e sostituisce le previgenti disposizioni in materia.

Art. 5

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni della









presente Ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge.



Ancona, 18.10.2006






Il Presidente
Giovanni MONTANARI