Autorità Portuale di Ancona
Bandi-Notizie-Ordinanze dell'autorità


ORDINANZA N. 3/2005


Il Commissario dell' Autorità Portuale di Ancona,


Vista la nota prot. n. 00304 in data 8 gennaio 2004 con la quale la Capitaneria di porto di Ancona, in attuazione di un programma di omogeneizzazione della realtà portuale nazionale, riferito alla gestione dei permessi d'accesso in porto, ha comunicato di dover trasferire la competenza all'Autorità portuale di Ancona, titolata per effetto della L. n. 84/94 a disciplinare l'uso delle aree rientranti nella relativa circoscrizione;

Considerato che a partire dal 1° luglio 2004 è entrata in vigore la normativa internazionale sulla prevenzione contro le minacce terroristiche e le azioni illecite nei confronti delle navi e degli impianti portuali di cui al nuovo capitolo XI-2 della SOLAS '74 e al Codice ISPS ( International Ship And Port Facility Code );

Visto il Piano di sicurezza delle infrastrutture portuali approvato dalla Capitaneria di Porto di Ancona con Decreto n. 33/04 in data 30 giugno 2004 in attuazione della sopra richiamata normativa internazionale e del Regolamento CE n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in data 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

Ritenuto pertanto necessario emanare un nuovo testo organico disciplinante l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'ambito portuale, dando progressiva attuazione alle previsioni contenute nel citato Piano di sicurezza;

Considerato che l'ambito portuale è assoggettato a criteri di restrizione all'accesso di persone e mezzi, sia ai fini della prevenzione degli incidenti ( c.d. safety ), sia per quanto riguarda la prevenzione da atti ostili ( c.d. security );

Ravvisata la necessità che nell'area portuale dovranno accedere, per quanto possibile, solo coloro espressamente autorizzati dall'Autorità Portuale, in ragione della specifica attività lavorativa;

Preso Atto delle valutazioni espresse dalla Capitaneria di porto con nota n.25998 del 30.11.2004 , dal Comando Provinciale della Gd.f con nota n. 31106/211 del 7.12.2004,, dalla Circoscrizione doganale con nota n. 1581 del 11.01.2005 e dalla Polizia di frontiera con nota n. E2/04 del 11.12.2004;

Viste le determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella riunione del 16 dicembre 2004;

Acquisite le valutazioni finali del Comitato Portuale nella riunione del 21 dicembre 2004;

Visti il Codice della Strada e gli artt. 81, 1161 , 1164 1174 del Cod. Navig., gli artt. 59, 80 e 84 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le disposizioni contenute nella L. n. 84/94 sulla riforma dei porti e sulla istituzione delle autorità Portuali e sui poteri ad esse conferite;


ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo con decorrenza 1° marzo 2005, l'annesso "Regolamento disciplinante


l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nel porto di Ancona
", con contestuale abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili in precedenza emanate, inclusa l'Ordinanza transitoria di questa Autorità portuale n. 18/2004 in data 21.12.2004.

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nell'allegato Regolamento; i contravventori alle citate disposizioni , salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie di illecito penale o amministrativo, saranno perseguiti, secondo i casi ai sensi del Codice della Strada o ai sensi degli art. 1161, 1164 e 1174 del cod. nav., inclusa la rimozione del mezzo nelle situazioni previste.

Art. 3

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia che contrastano con le previsioni dell'allegato Regolamento.


Ancona, lì 20 gennaio 2005



IL COMMISSARIO
DOTT. PAOLO ANNIBALDI



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI NEL PORTO DI ANCONA


Art. 1
Suddivisione delle aree portuali

Le aree portuali di Ancona sono destinate alle operazioni portuali e alle attività commerciali ed operative connesse, ai servizi portuali ed alle operazioni di imbarco, incolonnamento e sosta temporanea dei veicoli.
Ai fini della disciplina della circolazione viaria , il porto di Ancona si divide nelle seguenti aree:

- Porto "Storico": dal semaforo ubicato tra l'accesso in via Marconi ed il passaggio a livello ferroviario del Mandracchio fino alla banchina del Molo foraneo Nord;
- "Mandracchio" : dal passaggio a livello ferroviario del Mandracchio all'innesto con le vie Einaudi e Mattei;
- "Darsena Marche" ( ex Nuova Darsena) : l'intera area portuale delimitata da recinzione doganale, con ingresso in corrispondenza dell'inizio di via Vanoni, comprensiva delle banchine operative del Molo Sud.

Ai fini delle applicazione delle disposizioni del Piano di Sicurezza in premessa citato sono state individuate le seguenti port facilities:

- Facility 2 A : area ad accesso ristretto all'interno del Porto Storico, dalla banchina n. 17 alla banchina n. 10 ( metà );detta Facility comprende le banchine destinate alla movimentazione passeggeri e la banchina n. 15 destinata ad uso promiscuo;
- Facility 2 B : area ad accesso ristretto all'interno del Porto Storico, dalla metà della banchina n. 10 alla banchina n. 1 e tutto il molo Nord;
- Facility 3 : coincide totalmente con la Darsena Marche.

Nelle aree interne alle Facility 3 ( Darsena Marche ) si applicherà il sistema sanzionatorio previsto dal Codice della Navigazione, attesa la stretta connessione tra area portuale interessata e nave in ormeggio.
Nel Porto Storico, nelle more della recinzione delle facilities individuate dal Piano di sicurezza, sull'area interessata dalla viabilità generale dal varco da Chio fino alla base della Lanterna e sulle aree a "monte" della strada, si applicherà il Codice della Strada come si evince dall'allegata planimetria ( alleg 1 ).
Sulle aree "a valle" di detta strada si applicherà il Codice della Navigazione.


Art. 2
Disciplina del Mandracchio

La circolazione viaria nelle aree del Mandracchio è libera ed è regolamentata da Ordinanze del Comune di Ancona; in dette aree è applicabile il Codice della Strada.
Le modifiche alla disciplina vigente saranno sottoposte a preventiva valutazione dell'Autorità Portuale.

Art. 3
Varchi portuali

I veicoli possono accedere nel Porto Storico e nella Darsena Marche, alle condizioni di seguito descritte, attraverso i seguenti varchi.

- Varco della Repubblica: destinato all'entrata/uscita dei ciclomotori, motoveicoli e delle autovetture e furgoni ( fino a 2 assi ), compresi quelli destinati all'imbarco o muniti del titolo abilitativo all'ingresso, esclusi i veicoli pesanti ( autocarri, autobus privati non in servizio di linea, autoarticolati etc. ) diretti all'imbarco o in uscita dal porto dopo lo sbarco dalle navi.
- Varco Da Chio: destinato all'entrata/uscita dei mezzi pesanti diretti all'imbarco o all'effettuazione di operazioni commerciali, oltre al traffico degli altri veicoli abilitati in ingresso e in uscita;
- Varco Darsena Marche: riservato ai veicoli muniti di titolo legittimazione per effettuare operazioni portuali e/o commerciale nelle aree della Darsena marche e del Molo Sud.
- Varco Ferroviario Darsena Marche, destinato all'entrata/uscita dei veicoli ferroviari, muniti di titolo di legittimazione in base alla vigente normativa doganale, per lo svolgimento delle operazioni portuali nelle aree della Darsena Marche e del Molo Sud.


Il Varco di S. Primiano, la Portella S.Maria sono ordinariamente chiusi. Eventuali aperture potranno essere disposte e disciplinate con provvedimento dell'Autorità Portuale, sentiti l'amministrazione doganale e gli organi di polizia operanti in porto.


Art. 4
Apertura varchi

La disciplina degli orari di apertura dei varchi è la seguente:

- Varco della Repubblica: sempre presidiato e fruibile dagli aventi diritto;
- Varco Da Chio:sempre presidiato, non fruibile - con sbarra abbassata - dalle 2300 alle 0600, fatte salve situazioni eccezionali o di emergenza; quando saranno realizzati idonei impianti, il varco rimarrà chiuso e non presidiato dalle 00.00 alle 06.00;
- Varco Darsena Marche: sempre presidiato e fruibile dagli aventi diritto; dalle 2300 alle 0600 sbarra abbassata e fruibilità condizionata dalle esigenze operative della Darsena Marche.
- Varco Ferroviario Darsena Marche: non presidiato e chiuso con cancello dotato di sistema di apertura a distanza collegato al presidio di vigilanza della G.d.F. al Varco stradale Nuova Darsena.
Eventuali esigenze di apertura dei varchi nei periodi di chiusura, motivate da necessità operative/produttive, saranno rappresentate con congruo anticipo alla Circoscrizione Doganale di Ancona e al Comando Compagnia G.d.F.

Art. 5
Particolari orari per i veicoli destinati all'imbarco

L'ingresso nel Porto Storico e nella Darsena Marche dei veicoli destinati all'imbarco non può avvenire prima delle 10 ( dieci ) ore dalla prevista partenza della nave, ad eccezione dei mezzi che trasportano merci verso Paesi extracomunitari, previsti imbarcare nella giornata di domenica, per i quali l'accesso è consentito sin dal sabato per il compimento delle operazioni doganali.
L'ingresso dei semirimorchi destinati all'imbarco nel Porto Storico e nella Darsena Marche non può avvenire prima del terzo giorno precedente la partenza della nave interessata fatta eccezione per i veicoli trasportanti merci destinate all'esportazione in paesi extracomunitari, in relazione ai provvedimenti della Circoscrizione doganale di Ancona.

Art. 6
Deflusso veicoli sbarcati

I veicoli subito dopo lo sbarco e l'eventuale compimento delle indifferibili operazioni doganali devono lasciare le aree portuali uscendo dai Varchi , in base alla specifica disciplina di cui all'art. 3 della presente Regolamento.
Concluse le operazioni di sbarco i semirimorchi devono essere allontanati rispettivamente dal Porto Storico entro 48 ( quarantotto ) ore e dalla Darsena Marche entro 5 giorni.
L'inosservanza a tali disposizioni è sanzionata a norma di legge e con la rimozione del veicolo ai sensi del art. 12 del presente Regolamento.

Art.7
Disciplina della circolazione

All'interno del Porto Storico e della Darsena Marche è individuata la viabilità principale e sussidiaria : Il relativo tracciato è evidenziato nella piantina in allegato 1 e 2.
La circolazione viaria in tutto l'ambito portuale è soggetta al limite massimo di 30Km/h.
Tutti i conducenti dei veicoli devono osservare le norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e la relativa segnaletica.

Art. 8
Norme di prudenza

Le aree del porto sono da considerarsi aree di lavoro e pertanto chiunque, a chiunque titolo vi acceda a piedi o con veicoli lo fa a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività che ivi si svolgono.


Art. 9
Transito sulle aree operative

Non è consentito transitare o sostare sulle calate, sulle banchine e sui moli, comprese le aree in concessione e gli accessi alle stesse, a meno che non si sia direttamente interessati allo svolgimento delle operazioni portuali a ai servizi alle navi e alle merci, e ciò comunque compatibilmente con le previsioni di sicurezza dell'impresa portuale operante.

Art. 10
Aree di sosta

La sosta dei veicoli in porto è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della strada.
I veicoli destinati all'imbarco nel Porto storico devono incolonnarsi e sostare nelle aree appresso indicate, debitamente individuate con apposita segnaletica orizzontale e verticale:

- banchina n. 1: piazzale retrostante la Darsena S: Primiano;
- banchina n. 8 piazzale Molo Wojtyla e piazzale banchina n. 7;
- banchina n. 11 piazzale antistante le banchine 9 e 10;
- banchina n. 12: Molo S. Maria;
- banchina 13: piazzale antistante le banchine n. 13 e 14;
- banchine 15 e 16: Molo XXIX Settembre.

La sosta dei semirimorchi senza motrice, in attesa di imbarco o appena sbarcati, è consentita esclusivamente nelle seguenti aree:

- nel Porto Storico : aree delimitate sui piazzali antistanti le banchine 14, 17 e Molo Wojtila e la radice del Molo Rizzo ;
- nella Darsena Marche : aree appositamente individuate i piazzali retrostanti la banchina n. 25.


Art. 11
Divieti di sosta

Non è consentita la sosta dei veicoli nelle aree portuali se non sulle aree ove segnali orizzontali e/o verticali ne evidenziano la possibilità e, in ogni caso, sulle aree ove è collocata apposita segnaletica interdittiva; in ogni caso la sosta è vietata:

- sulle banchine operative senza il consenso dell'impresa concessionaria ovvero operante ex art. 16 della L. n. 84/94 e comunque al di fuori del raggio d'azione dei mezzi meccanici;
- sulle corsie di emergenza;
- entro i due metri dal ciglio banchina;
- ad una distanza inferiore a due metri dai binari ferroviari;
- in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini il intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, all'espletamento dei servizi di emergenza, al movimento di altri veicoli stradali e ferroviari, al passaggio dei pedoni.


Nel piazzale antistante la Stazione marittima vi sono limitazioni orarie di parcheggio indicate da apposita segnaletica verticale.
Ad eccezione degli autoveicoli appartenenti a soggetti residenti in porto e dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/imprese operanti in porto, non è in alcun modo consentita la sosta continuativa per un periodo superiore alle 24 ore.


Art. 12
Rimozione dei veicoli

In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza, in ogni momento, potrà essere disposta la rimozione d'ufficio del veicolo - e il conseguente trasporto in apposita area esterna al porto nella disponibilità all'impresa che effettua la rimozione - di tutti i veicoli in sosta su aree diverse da quelle consentite, e ciò sentiti, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Polizia di Frontiera e la Circoscrizione Doganale; in subordine, nei casi in cui le condizioni doganali lo rendano necessario, i veicoli rimossi saranno trasportati in apposite aree portuali a ciò destinate.
Le spese relative di rimozione, trasporto e custodia sono a carico del proprietario del veicolo interessato dalla violazione.
Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo da parte del personale della G.d.F. in servizio ai varchi.

Art. 13
Obblighi per i concessionari


Ai concessionari di aree demaniali è fatto obbligo di predisporre e mantenere in efficienza, ciascuno per la parte di propria competenza, la segnaletica stradale e di sicurezza secondo la vigente normativa.
Gli stessi concessionari devono provvedere al rapido ripristino delle aree in godimento in caso di danneggiamento conseguente all'attività svolta ed alla predisposizione immediata di transennamenti e segnali monitori, nel caso di situazioni di pericolo.


Art. 14
TItoli abilitativi per l'accesso al porto storico

14.1 Accesso pedonale

L'accesso pedonale nelle aree del Porto Storico è libero ed è subordinato al possesso di un idoneo e valido documento d'identità, per favorire il controllo preventivo di sicurezza da parte degli organi preposti.
L'accesso pedonale nelle facilities è subordinato al possesso del titolo abilitativo di cui al successivo punto 14.2 lett. a).

14.2 Accesso con autoveicoli

All'interno del Porto Storico possono accedere, fatte salve le eccezioni previste nell' articolo 18, esclusivamente gli autoveicoli condotti da persone munite di apposito titolo abilitativo in corso di validità rilasciato dall'Autorità Portuale di Ancona da esibirsi, unitamente ad un documento di identità, ad ogni richiesta del personale preposto al controllo ai varchi e in ambito portuale.

Sono titoli abilitativi all'accesso degli autoveicoli :

a) documento di riconoscimento, dotato di foto, in dotazione al personale delle pubbliche amministrazioni e degli organi di polizia operanti in porto, ovvero rilasciato dall'Autorità portuale; documento di riconoscimento rilasciato dall'Autorità portuale al personale operativo delle imprese portuali concessionarie, autorizzate e di servizi ex artt. 16, 17 e 18 della L. n. 84/94 delle agenzie Marittime, delle case di spedizioni, dei servizi tecnico-nautici , delle imprese comunque autorizzate ad accedere nelle Facilities, e ciò in conformità all'applicazione della normativa di security (ISPS Code);

b) permesso personale nominativo di accesso al porto per automezzo con validità annuale, di colore giallo, rilasciato:

- al personale che ha la sede di lavoro all'interno del Porto Storico, subordinatamente alla relativa attestazione del datore di lavoro;
- al personale che svolge necessariamente e sistematicamente la propria attività lavorativa, esclusiva o prevalente, sulle aree demaniali del Porto Storico, e ciò comunque all'esterno delle facilities;
- alle persone fisiche residenti nell'ambito del porto storico;

c) permesso nominativo speciale di accesso specifico con autoveicolo ( senza facoltà di parcheggio ) di colore rosso, per il personale della Fincantieri o imprese appaltatrici e dell'Istituto Tecnico Nautico o altre amministrazioni in condizioni analoghe;

d) permessi temporanei di colore bianco per specifiche esigenze connesse allo svolgimento di attività economiche in ambito portuale ( appalti, riparazioni, verifiche, riprese televisive o cinematografiche etc. ).

Ai predetti soggetti sarà altresì rilasciato un documento riportante la targa dell'autovettura e l'appartenenza all'Amministrazione/Ente/Impresa ( di colore verde per il permesso "A" e di colore corrispondente al permesso per le atre tipologie ) , che dovrà inderogabilmente essere apposto in modo visibile sull'autovettura per poter sostare presso le aree di parcheggio in conformità all'art. 11 del presente Regolamento.
Su richiesta dei datori di lavoro potranno essere rilasciati contrassegni specifici per l'identificazione delle auto di servizio, quando usate dal personale abilitato a norma del presente articolo.
Potrà essere valutata dall'Autorità portuale la possibilità di rilascio, in numero estremamente limitato di permessi impersonali, di tipo b), con riferimento particolare alle esigenze di accesso in porto delle cooperative di pesca aventi sede ad Ancona e per altre situazioni particolari non contemplate nel presente regolamento.
L'utilizzo del titolo abilitativo da parte di persona diversa sarà perseguito a norma dell'art. 1174 del Cod. Nav. e con l'immediato ritiro del medesimo titolo abilitativo.
La mancata esposizione del contrassegno di identificazione dei veicoli sarà perseguita ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav.


Art. 15
Accesso alle facilities del Porto Storico

Per accedere alle facilities del Porto Storico, trattandosi di aree ad accesso ristretto per lo svolgimento di attività di interfaccia nave/porto, è necessario disporre del documento di al punto a) di cui al precedente art. 14; allorquando saranno realizzate le apposite recinzioni, anche l'accesso pedonale alle suddette facilities sarà subordinato al possesso del predetto titolo abilitativo.
I permessi di cui ai punti b), c) e d) non consentono normalmente l'accesso alle facilities.
I modelli dei documenti e dei permessi di cui al presente articolo sono descritti nel documento in allegato 2 al presente Regolamento.


Art. 16
Titoli abilitativi per l'accesso alla Darsena Marche

L'accesso dei veicoli stradali e ferroviari e dei pedoni alla Darsena Marche è subordinato al possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 14.2 lett. a) del presente Regolamento. Gli altri titoli di legittimazione di cui all'art. 14.2 non danno alcun diritto ad entrare nella Darsena Marche.

Art. 17
Disposizioni specifiche per i permessi di categ. "C"

I permessi di cui all'art. 14.2 lett. c) per il personale della Fincantieri e imprese appaltatrici e per l'Istituto tecnico Nautico e altre amministrazioni in condizioni analoghe consentono esclusivamente il transito attraverso i varchi del Porto storico ( escluse le facilities ) per poter raggiungere il comprensorio della dell'Ente interessato all'interno del quale i veicoli devono essere parcheggiati.
Non è consentito il parcheggio dei veicoli beneficiari del permesso in questione nelle aree portuali esterne ai comprensori in questione; eventuali violazioni saranno perseguite anche con la rimozione del mezzo.


Art. 18
Accesso in porto senza titolo di legittimazione

E' consentito il libero ingresso nelle aree portuali del Porto Storico e della Darsena Marche dei seguenti veicoli, purchè tutte le persone a bordo siano munite di un documento riconoscimento personale, per consentire l'adempimento dei compiti affidati all'organizzazione della security come dal Piano di sicurezza vigente:

a) veicoli destinati all'imbarco limitatamente alle 10 ore antecedenti la prevista partenza della nave;
b) veicoli industriali e commerciali che devono compiere nella giornata operazioni commerciali oppure diretti presso cantieri navali, imprese portuali, esercizi commerciali siti in ambito portuale, previa esibizione al personale di servizio ai varchi del documento di trasporto e/o del relativo ordine lavori/fornitura emanato da un soggetto pubblico/privato che abbia la sede in ambito portuale ;
c) veicoli con targhe e contrassegni del Corpo Diplomatico e Consolare, dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni, dei servizi di polizia, soccorso e pubblica assistenza;
d) taxi e veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto pubblico delle persone, e ciò limitatamente alle aree del Porto Storico esterne alle facilities; per questi ultimi le imprese esercenti il servizio dovranno far pervenire all'Autorità Portuale entro il 30 novembre di ogni anno, il prospetto degli orari delle corse giornaliere programmate per l'anno successivo e ogni successiva eventuale variazione;
e) mezzi in possesso delle tessere di libero accesso ai porti nazionali, rilasciate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi del D.M. 20.11.1975 e successive modifiche ed integrazioni e ciò limitatamente alle aree del Porto Storico esterne alle facilities.

L'ingresso dei veicoli di cui ai precedenti punti a) e b) è subordinato all'osservanza delle ulteriori disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 19 e 20 del presente Regolamento.


Art. 19
Disposizioni particolari per l'accesso dei mezzi destinati all'imbarco

I turisti destinati all'imbarco potranno raggiungere la Stazione Marittima esibendo il titolo di prenotazione per l'imbarco al personale di controllo in servizio ai varchi doganali; l'ingresso nelle facility per l'accesso alle aree di parcheggio in attesa dell'imbarco, quando saranno rese operative, potrà avvenire esclusivamente esibendo al personale di controllo il biglietto di imbarco e consentendo al personale medesimo di poter ispezionare il mezzo imbarcato ed il bagaglio trasportato, il tutto in conformità delle misure di prevenzione per la security.
Tutti i veicoli pesanti destinati all'imbarco che devono accedere in porto per imbarcare sulle navi , se non muniti di biglietto o buono d'imbarco conforme allo stampato in alleg n.3, devono essere inseriti in una "lista d'imbarco", ( come da allegato 4 ) predisposta dalle Agenzie Marittime interessate.
La "lista d'imbarco deve essere redatta su carta intestata e sottoscritta esclusivamente dall'Agente Marittimo Raccomandatario e presentata alla Capitaneria, almeno 12 ore prima della prevista partenza della nave ed in ogni caso prima dell'ingresso in porto, per l'apposizione del visto e la successiva trasmissione al Comando Compagnia G.d.F. per il servizio di controllo ai varchi.
Nella lista devono riportarsi per colonne la targa del veicolo, il nome della nave sulla quale il mezzo è destinato, la data e l'ora di imbarco, nonché il tipo di merce e il nominativo del conducente.
Le variazioni alla "lista" devono essere autorizzate dalla Capitaneria di Porto
e prontamente comunicate al personale della Guardia di finanza in servizio ai varchi.
Una copia della lista autorizzata dovrà essere consegnata a cura delle Agenzie Marittime, alle guardie giurate in servizio presso i varchi portuali.
Per lo snellimento delle operazioni di controllo dei mezzi e dei passeggeri sbarcati dalle navi Ro/ro, le Agenzie Marittime faranno pervenire al Comando Compagnia G.d.F., copia dei manifesti di carico delle predette navi, nonché, se disponibili, le liste dei passeggeri.


Art. 20
Disposizioni particolari per l'accesso dei mezzi che devono compiere operazioni commerciali

Per i mezzi commerciali che devono accedere e/o uscire dall'ambito portuale per la sola consegna della merce, restano applicabli le disposizioni della locale Circoscrizione Doganale e della Capitaneria di Porto per la movimentazione di materiale e/o di attrezzature attraverso i varchi.
Tutti i suddetti mezzi e le relative merci trasportate saranno sottoposti alle seguenti verifiche:
- per le merci in esportazione ed importazione ( destinate o provenienti da Paesi extra-comunitari ) il riscontro sarà effettuato mediante la verifica dei documenti che accompagnano le merci medesime, sui quali verrà apposto dal personale G.d. F. in servizio ai varchi il visto entrare e/o uscire dagli spazi doganali;
- per le merci nazionali e per quelle destinate o provenienti da Paesi comunitari, il controllo di sicurezza verrà effettuato secondo le previsioni del Piano di sicurezza in premessa citato;
- per le merci pericolose ed i trasporti eccezionali dovrà esibita anche l'autorizzazione al deposito, transito rilasciata dalla Capitaneria di Porto.


Art. 21
Modalità generali di richiesta dei permessi di accesso in porto

I permessi di cui ai punti a), b), c), e d) del precedente articolo 14 saranno rilasciati dall'Autorità Portuale su richiesta delle Società interessate, mediante compilazione dei modelli di richiesta allegati alla presente Ordinanza e mediante inoltro della richiesta in via telematica come da istruzioni consultabili sul sito Internet dell'Autorità Portuale ( www.autoritaportuale.ancona.it ).
Le autorizzazioni di cui al punto a) avranno validità di cinque anni a decorrere dalla loro data di emissione e la richiesta di rinnovo dovrà pervenire alla scrivente 30 gg. prima della loro scadenza.
I permessi di tipo b) e c) dovranno essere rinnovati rispettivamente entro il 28 febbraio e il 30 ottobre di ogni anno.
A coloro i quali, entro le predette date, abbiano presentato domanda di rinnovo, i permessi si intendono prorogati di 30 giorni.

Art. 22
Procedura per l'accesso occasionale nelle facilities per attività lavorative

I Concessionari, le Imprese portuali e gli Agenti Marittimi Raccomandatari che abbiano la necessità di far accedere alle Facilities del porto di Ancona tecnici, clienti ed, in genere, persone che ne abbiano motivo, dovranno utilizzare la seguente procedura:

- inoltrare una richiesta di autorizzazione via fax e/o via telematica alla Autorità Portuale ( come da allegato 11 ) ed il modulo (allegato 12) contenente le seguenti informazioni:

1. Estremi identificativi della Società che dovrà operare all'interno della facility;
2. Estremi identificativi dei mezzi di trasporto utilizzati;
3. Elenco delle attrezzature e/o materiali trasportati all'interno della Facility;
4. Elenco del personale ;
5. Luogo di destinazione all'interno della facility , motivazioni e tipologia di attività svolta;
6. durata prevista delle attività ( nr. di giorni naturali e consecutivi , ovvero data, orario di ingresso e di uscita prevista per visita di un giorno).

La richiesta dovrà contenere inoltre la seguente dicitura:
La sottoscritta Società/ Impresa concessionaria/portuale/servizi - Agenzia marittima dichiara di aver fornito indicazioni all' interessato circa l'utilizzo della viabilità portuale per raggiungere il luogo di intervento, di aver reso edotta la medesima circa i rischi presenti nell'area nonché di aver effettuato il coordinamento delle misure di prevenzione di cui all'art. 7 del D.Lgs 626/94, e di aver reso note le norme comportamentali che dovranno essere rigorosamente rispettare in conformità delle procedure di security.

In caso di attività a bordo delle navi, la predetta richiesta dovrà essere inoltre accompagnata da una copia dell'autorizzazione scritta rilasciata dal comando nave e/o dallo Ship Security Officer.

- esibire, al personale di controllo in servizio ai varchi doganali , una copia della comunicazione di cui sopra, unitamente ad idoneo documento di riconoscimento personale.

La richiesta dovrà essere inoltrata entro le ore 12.00 del giorno precedente il suo utilizzo ed avrà validità per il solo periodo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste.


Art. 23
Disposizioni varie su accessi di veicoli non in possesso di abilitazione

a) Accesso occasionale di disabili nell'ambito portuale.

Le persone disabili che desiderano entrare nel porto storico con un veicolo per esigenza motivata di natura occasionale ( es. accesso ad un ufficio pubblico sito nel porto storico etc. ), e comunque all'esterno delle facilities, saranno sottoposte alla seguente procedura:

- Il personale di controllo ai varchi doganali consegnerà al richiedente un permesso temporaneo con validità non superiore a 4 ore, da esporre in modo visibile nel veicolo, su cui saranno trascritte le generalità dell'autista, la targa del mezzo e l'orario di ingresso ed il luogo di destinazione;
- per uscire dal porto si dovrà , obbligatoriamente, uscire dal medesimo varco, provvedendo a riconsegnare il permesso su cui dovrà essere stata apposta la firma e/o il timbro dell'esercizio e/o dell'ufficio visitato;

I permessi correttamente riconsegnati saranno conservati per un tempo limitato e successivamente distrutti, in ottemperanza alle norme di tutela della privacy.

Le modalità di accesso del presente articolo si intendo applicabili per il solo orario di apertura dei varchi di accesso e non costituiscono titolo autorizzativo alla sosta del mezzo che, qualora parcheggiato al di fuori delle zone appositamente autorizzate, sarà oggetto di rimozione forzata oltre alle sanzioni di legge.
Il rilascio dei permessi in oggetto potrà essere rifiutato negli orari di chiusura dei centri di destinazione.

b) Visite collettive in porto

Le visite saranno autorizzate esclusivamente in funzione dell'operatività portuale con esclusione delle ore notturne, previa autorizzazione da parte della Autorità Portuale subordinatamente alla presentazione di domanda e dichiarazione manlevatoria come da allegato 13.
La citata autorizzazione sarà preventivamente comunicata sia al personale di servizio al varco che al Comando Compagnia della G.d.f. e alla Polizia di Frontiera.
Al mezzo di trasporto sarà fornito apposito contrassegno temporaneo di identificazione da parte del personale di servizio al varco.

c) Accesso di soggetti non autorizzati in connessione ad attività istituzionale svolta dalle Amministrazioni pubbliche con sede in area demaniale portuale;

Le Pubbliche Amministrazioni con sede nel porto storico, qualora nell'ambito delle proprie attività istituzionali, hanno l'esigenza di far accedere con veicoli persone non in possesso di titolo di legittimazione, comunicheranno con congruo anticipo all' Autorità portuale, al Comando Compagnia G.d.F. e al personale di servizio al varco della Repubblica, apposito elenco dei soggetti che dovranno accedere nel Porto Storico, corredato, ove possibile, dall'indicazione delle targhe dei veicoli privati eventualmente interessati.
A mezzi di trasporto sarà fornito apposito contrassegno temporaneo di identificazione da parte del personale di servizio al varco con le modalità di cui alla precedente lett. a).

Art. 24
Autorizzazione al parcheggio nell'ambito portuale per manifestazioni pubbliche.

La richiesta per l'utilizzo di aree portuali per manifestazioni pubbliche o ad uso parcheggio di autovetture potrà essere presentata all'Autorità Portuale - perentoriamente almeno 15 giorni prima della data dell'evento - alle seguenti condizioni:

1. La richiesta può essere avanzata solo da pubbliche amministrazioni per esigenze eccezionale e straordinarie, ovvero per manifestazioni storicamente consolidate;
2. L'amministrazione richiedente provveda e garantisca , a proprio carico, un servizio di vigilanza continuativa dell'area a mezzo di guardie giurate per l'applicazione delle misure di prevenzione per la security dell'ambito portuale, per organizzare un ordinato parcheggio delle auto che affluiscono e per impedire che le auto e le persone interessate alla manifestazione non escano dall'area autorizzata;
3. l'area richiesta dovrà essere recintata in maniera adeguata lato mare, a cura del richiedente, con cartelli monitori indicanti il pericolo di caduta in mare e l'obbligo di lasciare l'area di parcheggio entro due ore dalla manifestazione;
4. sia stato rilasciato il nulla-osta della Capitaneria di Porto ai fini della valutazione di possibili pregiudizi alla sicurezza delle navi ormeggiate;
5. sia stato chiesto il parere alla Circoscrizione Doganale, alla Polizia di Frontiera e al Comando Compagnia G.d.F.;
6. sia apposta nella richiesta nella richiesta la seguente dicitura:
La sottoscritta (estremi del richiedente) si assume ogni responsabilità penale e civile conseguente alla mancata e/o inadeguata applicazione delle succitate misure di prevenzione e di controllo da parte del personale addetto alla vigilanza.

Art. 27
Persone autorizzate ad accedere sulle navi

L'accesso a bordo delle navi ormeggiate in porto o alla fonda in rada è consentito esclusivamente alle persone in possesso della tessera di cui al punto a) dell'art. 14 del presente Regolamento.


Art. 28
Procedura celere per l'accesso occasionale a bordo delle navi

Gli Agenti Marittimi Raccomandatari che abbiano la necessità di far accedere a bordo delle navi ormeggiate in porto o alla fonda in rada tecnici, clienti ed, in genere, persone che ne abbiano motivo (con esclusione di lavorazioni in genere), dovranno essere autorizzate previo inoltro di richiesta per via telematica della comunicazione all'Autorità Portuale alla Polizia di Stato - Ufficio di Polizia di Frontiera ed alla Guardia di Finanza - Comando 1.a Compagnia .
La comunicazione potrà essere inoltrata anche il giorno precedente il suo utilizzo ed avrà validità limitata alla durata della sosta in porto o in rada di navi che effettuano operazioni commerciali e potrà essere reiterata per altri due giorni in presenza di motivazioni eccezionali; detta comunicazione ha valore sostitutivo del permesso di accesso e dovrà essere esibita al personale di controllo in servizio presso i varchi doganali., unitamente ad idoneo documento di riconoscimento.


Art. 29
Duplicazione dei permessi di accesso

In caso di smarrimento del permesso, per ottenerne la duplicazione, l'interessato deve farne immediata denuncia scritta alle Autorità giudiziarie competenti; copia di detta denuncia dovrà essere presentata all'Autorità Portuale che rilascerà il duplicato del contrassegno stesso.
In caso di deterioramento potrà esserne richiesto uno nuovo previa restituzione di quello non più utilizzabile.

Art. 30
Cessazione di permessi di accesso

In caso di cessazione del rapporto di lavoro fra Ditta/Società e dipendente o di cessazione dei motivi per cui la tessera è stata rilasciata, detto documento dovrà essere obbligatoriamente restituito all'Autorità Portuale entro 15 (quindici) giorni dalla citata data.


Art. 31
Revoche

L'Autorità Portuale si riserva in ogni momento, anche in relazione alle segnalazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza e della Capitaneria di Porto di revocare i permessi contemplati nella presente Regolamento con provvedimento motivato.

Art. 32
Disposizioni finali

Il presente Regolamento potrà subire modificazioni, in relazione alle esigenze operative e di controllo che emergeranno a seguito della realizzazione delle facilities nel Porto Storico

Allegati
 Ordinanza.pdf