ORDINANZA N. 3/2005
Il Commissario dell' Autorità Portuale di Ancona,
Vista la nota prot. n. 00304 in data 8 gennaio 2004 con la
quale la Capitaneria di porto di Ancona, in attuazione di un programma
di omogeneizzazione della realtà portuale nazionale, riferito
alla gestione dei permessi d'accesso in porto, ha comunicato di
dover trasferire la competenza all'Autorità portuale di Ancona,
titolata per effetto della L. n. 84/94 a disciplinare l'uso delle
aree rientranti nella relativa circoscrizione;
Considerato che a partire dal 1° luglio 2004 è
entrata in vigore la normativa internazionale sulla prevenzione
contro le minacce terroristiche e le azioni illecite nei confronti
delle navi e degli impianti portuali di cui al nuovo capitolo XI-2
della SOLAS '74 e al Codice ISPS ( International Ship And Port Facility
Code );
Visto il Piano di sicurezza delle infrastrutture portuali
approvato dalla Capitaneria di Porto di Ancona con Decreto n. 33/04
in data 30 giugno 2004 in attuazione della sopra richiamata normativa
internazionale e del Regolamento CE n. 725/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio in data 31 marzo 2004, relativo al miglioramento
della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Ritenuto pertanto necessario emanare un nuovo testo organico
disciplinante l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli
nell'ambito portuale, dando progressiva attuazione alle previsioni
contenute nel citato Piano di sicurezza;
Considerato che l'ambito portuale è assoggettato
a criteri di restrizione all'accesso di persone e mezzi, sia ai
fini della prevenzione degli incidenti ( c.d. safety ), sia per
quanto riguarda la prevenzione da atti ostili ( c.d. security );
Ravvisata la necessità che nell'area portuale dovranno
accedere, per quanto possibile, solo coloro espressamente autorizzati
dall'Autorità Portuale, in ragione della specifica attività
lavorativa;
Preso Atto delle valutazioni espresse dalla Capitaneria
di porto con nota n.25998 del 30.11.2004 , dal Comando Provinciale
della Gd.f con nota n. 31106/211 del 7.12.2004,, dalla Circoscrizione
doganale con nota n. 1581 del 11.01.2005 e dalla Polizia di frontiera
con nota n. E2/04 del 11.12.2004;
Viste le determinazioni assunte dal Comitato Provinciale
per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella riunione del 16 dicembre
2004;
Acquisite le valutazioni finali del Comitato Portuale nella
riunione del 21 dicembre 2004;
Visti il Codice della Strada e gli artt. 81, 1161 , 1164
1174 del Cod. Navig., gli artt. 59, 80 e 84 del relativo Regolamento
di esecuzione, nonché le disposizioni contenute nella L.
n. 84/94 sulla riforma dei porti e sulla istituzione delle autorità
Portuali e sui poteri ad esse conferite;
ORDINA
Art. 1
E' approvato e reso esecutivo con decorrenza 1° marzo 2005,
l'annesso "Regolamento disciplinante
l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nel porto di Ancona",
con contestuale abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili
in precedenza emanate, inclusa l'Ordinanza transitoria di questa
Autorità portuale n. 18/2004 in data 21.12.2004.
Art. 2
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
le disposizioni contenute nell'allegato Regolamento; i contravventori
alle citate disposizioni , salvo che il fatto non costituisca diversa
fattispecie di illecito penale o amministrativo, saranno perseguiti,
secondo i casi ai sensi del Codice della Strada o ai sensi degli
art. 1161, 1164 e 1174 del cod. nav., inclusa la rimozione del mezzo
nelle situazioni previste.
Art. 3
Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in
materia che contrastano con le previsioni dell'allegato Regolamento.
Ancona, lì 20 gennaio 2005
IL COMMISSARIO
DOTT. PAOLO ANNIBALDI
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA
DEI VEICOLI NEL PORTO DI ANCONA
Art. 1
Suddivisione delle aree portuali
Le aree portuali di Ancona sono destinate alle operazioni portuali
e alle attività commerciali ed operative connesse, ai servizi
portuali ed alle operazioni di imbarco, incolonnamento e sosta temporanea
dei veicoli.
Ai fini della disciplina della circolazione viaria , il porto di
Ancona si divide nelle seguenti aree:
- Porto "Storico": dal semaforo ubicato tra
l'accesso in via Marconi ed il passaggio a livello ferroviario
del Mandracchio fino alla banchina del Molo foraneo Nord;
- "Mandracchio" : dal passaggio a livello ferroviario
del Mandracchio all'innesto con le vie Einaudi e Mattei;
- "Darsena Marche" ( ex Nuova Darsena) : l'intera
area portuale delimitata da recinzione doganale, con ingresso
in corrispondenza dell'inizio di via Vanoni, comprensiva delle
banchine operative del Molo Sud.
Ai fini delle applicazione delle disposizioni del Piano di Sicurezza
in premessa citato sono state individuate le seguenti port facilities:
- Facility 2 A : area ad accesso ristretto all'interno
del Porto Storico, dalla banchina n. 17 alla banchina n. 10 (
metà );detta Facility comprende le banchine destinate
alla movimentazione passeggeri e la banchina n. 15 destinata ad
uso promiscuo;
- Facility 2 B : area ad accesso ristretto all'interno
del Porto Storico, dalla metà della banchina n. 10 alla
banchina n. 1 e tutto il molo Nord;
- Facility 3 : coincide totalmente con la Darsena Marche.
Nelle aree interne alle Facility 3 ( Darsena Marche ) si
applicherà il sistema sanzionatorio previsto dal Codice della
Navigazione, attesa la stretta connessione tra area portuale interessata
e nave in ormeggio.
Nel Porto Storico, nelle more della recinzione delle facilities
individuate dal Piano di sicurezza, sull'area interessata dalla
viabilità generale dal varco da Chio fino alla base della
Lanterna e sulle aree a "monte" della strada, si applicherà
il Codice della Strada come si evince dall'allegata planimetria
( alleg 1 ).
Sulle aree "a valle" di detta strada si applicherà
il Codice della Navigazione.
Art. 2
Disciplina del Mandracchio
La circolazione viaria nelle aree del Mandracchio è libera
ed è regolamentata da Ordinanze del Comune di Ancona; in
dette aree è applicabile il Codice della Strada.
Le modifiche alla disciplina vigente saranno sottoposte a preventiva
valutazione dell'Autorità Portuale.
Art. 3
Varchi portuali
I veicoli possono accedere nel Porto Storico e nella Darsena Marche,
alle condizioni di seguito descritte, attraverso i seguenti varchi.
- Varco della Repubblica: destinato all'entrata/uscita
dei ciclomotori, motoveicoli e delle autovetture e furgoni ( fino
a 2 assi ), compresi quelli destinati all'imbarco o muniti del
titolo abilitativo all'ingresso, esclusi i veicoli pesanti ( autocarri,
autobus privati non in servizio di linea, autoarticolati etc.
) diretti all'imbarco o in uscita dal porto dopo lo sbarco dalle
navi.
- Varco Da Chio: destinato all'entrata/uscita dei mezzi
pesanti diretti all'imbarco o all'effettuazione di operazioni
commerciali, oltre al traffico degli altri veicoli abilitati in
ingresso e in uscita;
- Varco Darsena Marche: riservato ai veicoli muniti di
titolo legittimazione per effettuare operazioni portuali e/o commerciale
nelle aree della Darsena marche e del Molo Sud.
- Varco Ferroviario Darsena Marche, destinato all'entrata/uscita
dei veicoli ferroviari, muniti di titolo di legittimazione in
base alla vigente normativa doganale, per lo svolgimento delle
operazioni portuali nelle aree della Darsena Marche e del Molo
Sud.
Il Varco di S. Primiano, la Portella S.Maria sono ordinariamente
chiusi. Eventuali aperture potranno essere disposte e disciplinate
con provvedimento dell'Autorità Portuale, sentiti l'amministrazione
doganale e gli organi di polizia operanti in porto.
Art. 4
Apertura varchi
La disciplina degli orari di apertura dei varchi è la seguente:
- Varco della Repubblica: sempre presidiato e fruibile
dagli aventi diritto;
- Varco Da Chio:sempre presidiato, non fruibile - con sbarra
abbassata - dalle 2300 alle 0600, fatte salve situazioni eccezionali
o di emergenza; quando saranno realizzati idonei impianti, il
varco rimarrà chiuso e non presidiato dalle 00.00 alle
06.00;
- Varco Darsena Marche: sempre presidiato e fruibile dagli
aventi diritto; dalle 2300 alle 0600 sbarra abbassata e fruibilità
condizionata dalle esigenze operative della Darsena Marche.
- Varco Ferroviario Darsena Marche: non presidiato e chiuso
con cancello dotato di sistema di apertura a distanza collegato
al presidio di vigilanza della G.d.F. al Varco stradale Nuova
Darsena.
Eventuali esigenze di apertura dei varchi nei periodi di chiusura,
motivate da necessità operative/produttive, saranno rappresentate
con congruo anticipo alla Circoscrizione Doganale di Ancona e
al Comando Compagnia G.d.F.
Art. 5
Particolari orari per i veicoli destinati all'imbarco
L'ingresso nel Porto Storico e nella Darsena Marche dei veicoli
destinati all'imbarco non può avvenire prima delle 10 ( dieci
) ore dalla prevista partenza della nave, ad eccezione dei mezzi
che trasportano merci verso Paesi extracomunitari, previsti imbarcare
nella giornata di domenica, per i quali l'accesso è consentito
sin dal sabato per il compimento delle operazioni doganali.
L'ingresso dei semirimorchi destinati all'imbarco nel Porto Storico
e nella Darsena Marche non può avvenire prima del terzo giorno
precedente la partenza della nave interessata fatta eccezione per
i veicoli trasportanti merci destinate all'esportazione in paesi
extracomunitari, in relazione ai provvedimenti della Circoscrizione
doganale di Ancona.
Art. 6
Deflusso veicoli sbarcati
I veicoli subito dopo lo sbarco e l'eventuale compimento delle
indifferibili operazioni doganali devono lasciare le aree portuali
uscendo dai Varchi , in base alla specifica disciplina di cui all'art.
3 della presente Regolamento.
Concluse le operazioni di sbarco i semirimorchi devono essere allontanati
rispettivamente dal Porto Storico entro 48 ( quarantotto ) ore e
dalla Darsena Marche entro 5 giorni.
L'inosservanza a tali disposizioni è sanzionata a norma di
legge e con la rimozione del veicolo ai sensi del art. 12 del presente
Regolamento.
Art.7
Disciplina della circolazione
All'interno del Porto Storico e della Darsena Marche è individuata
la viabilità principale e sussidiaria : Il relativo tracciato
è evidenziato nella piantina in allegato 1 e 2.
La circolazione viaria in tutto l'ambito portuale è soggetta
al limite massimo di 30Km/h.
Tutti i conducenti dei veicoli devono osservare le norme di comportamento
stradale previste dalla normativa vigente e la relativa segnaletica.
Art. 8
Norme di prudenza
Le aree del porto sono da considerarsi aree di lavoro e pertanto
chiunque, a chiunque titolo vi acceda a piedi o con veicoli lo fa
a suo rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche di attività
che ivi si svolgono.
Art. 9
Transito sulle aree operative
Non è consentito transitare o sostare sulle calate, sulle
banchine e sui moli, comprese le aree in concessione e gli accessi
alle stesse, a meno che non si sia direttamente interessati allo
svolgimento delle operazioni portuali a ai servizi alle navi e alle
merci, e ciò comunque compatibilmente con le previsioni di
sicurezza dell'impresa portuale operante.
Art. 10
Aree di sosta
La sosta dei veicoli in porto è consentita esclusivamente
nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale
e verticale prevista dal Codice della strada.
I veicoli destinati all'imbarco nel Porto storico devono incolonnarsi
e sostare nelle aree appresso indicate, debitamente individuate
con apposita segnaletica orizzontale e verticale:
- banchina n. 1: piazzale retrostante la Darsena S: Primiano;
- banchina n. 8 piazzale Molo Wojtyla e piazzale banchina n. 7;
- banchina n. 11 piazzale antistante le banchine 9 e 10;
- banchina n. 12: Molo S. Maria;
- banchina 13: piazzale antistante le banchine n. 13 e 14;
- banchine 15 e 16: Molo XXIX Settembre.
La sosta dei semirimorchi senza motrice, in attesa di imbarco o
appena sbarcati, è consentita esclusivamente nelle seguenti
aree:
- nel Porto Storico : aree delimitate sui piazzali antistanti
le banchine 14, 17 e Molo Wojtila e la radice del Molo Rizzo ;
- nella Darsena Marche : aree appositamente individuate i piazzali
retrostanti la banchina n. 25.
Art. 11
Divieti di sosta
Non è consentita la sosta dei veicoli nelle aree portuali
se non sulle aree ove segnali orizzontali e/o verticali ne evidenziano
la possibilità e, in ogni caso, sulle aree ove è collocata
apposita segnaletica interdittiva; in ogni caso la sosta è
vietata:
- sulle banchine operative senza il consenso dell'impresa concessionaria
ovvero operante ex art. 16 della L. n. 84/94 e comunque al di
fuori del raggio d'azione dei mezzi meccanici;
- sulle corsie di emergenza;
- entro i due metri dal ciglio banchina;
- ad una distanza inferiore a due metri dai binari ferroviari;
- in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini il intralcio
al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, all'espletamento
dei servizi di emergenza, al movimento di altri veicoli stradali
e ferroviari, al passaggio dei pedoni.
Nel piazzale antistante la Stazione marittima vi sono limitazioni
orarie di parcheggio indicate da apposita segnaletica verticale.
Ad eccezione degli autoveicoli appartenenti a soggetti residenti in
porto e dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/imprese operanti
in porto, non è in alcun modo consentita la sosta continuativa
per un periodo superiore alle 24 ore.
Art. 12
Rimozione dei veicoli
In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle
possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza,
in ogni momento, potrà essere disposta la rimozione d'ufficio
del veicolo - e il conseguente trasporto in apposita area esterna
al porto nella disponibilità all'impresa che effettua la
rimozione - di tutti i veicoli in sosta su aree diverse da quelle
consentite, e ciò sentiti, per quanto di rispettiva competenza,
l'Ufficio di Polizia di Frontiera e la Circoscrizione Doganale;
in subordine, nei casi in cui le condizioni doganali lo rendano
necessario, i veicoli rimossi saranno trasportati in apposite aree
portuali a ciò destinate.
Le spese relative di rimozione, trasporto e custodia sono a carico
del proprietario del veicolo interessato dalla violazione.
Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo da parte del
personale della G.d.F. in servizio ai varchi.
Art. 13
Obblighi per i concessionari
Ai concessionari di aree demaniali è fatto obbligo di
predisporre e mantenere in efficienza, ciascuno per la parte di
propria competenza, la segnaletica stradale e di sicurezza secondo
la vigente normativa.
Gli stessi concessionari devono provvedere al rapido ripristino
delle aree in godimento in caso di danneggiamento conseguente all'attività
svolta ed alla predisposizione immediata di transennamenti e segnali
monitori, nel caso di situazioni di pericolo.
Art. 14
TItoli abilitativi per l'accesso al porto storico
14.1 Accesso pedonale
L'accesso pedonale nelle aree del Porto Storico è libero
ed è subordinato al possesso di un idoneo e valido documento
d'identità, per favorire il controllo preventivo di sicurezza
da parte degli organi preposti.
L'accesso pedonale nelle facilities è subordinato
al possesso del titolo abilitativo di cui al successivo punto 14.2
lett. a).
14.2 Accesso con autoveicoli
All'interno del Porto Storico possono accedere, fatte salve le
eccezioni previste nell' articolo 18, esclusivamente gli autoveicoli
condotti da persone munite di apposito titolo abilitativo in corso
di validità rilasciato dall'Autorità Portuale di Ancona
da esibirsi, unitamente ad un documento di identità, ad ogni
richiesta del personale preposto al controllo ai varchi e in ambito
portuale.
Sono titoli abilitativi all'accesso degli autoveicoli :
a) documento di riconoscimento, dotato di foto, in dotazione al
personale delle pubbliche amministrazioni e degli organi di polizia
operanti in porto, ovvero rilasciato dall'Autorità portuale;
documento di riconoscimento rilasciato dall'Autorità portuale
al personale operativo delle imprese portuali concessionarie, autorizzate
e di servizi ex artt. 16, 17 e 18 della L. n. 84/94 delle agenzie
Marittime, delle case di spedizioni, dei servizi tecnico-nautici
, delle imprese comunque autorizzate ad accedere nelle Facilities,
e ciò in conformità all'applicazione della normativa
di security (ISPS Code);
b) permesso personale nominativo di accesso al porto per automezzo
con validità annuale, di colore giallo, rilasciato:
- al personale che ha la sede di lavoro all'interno del Porto
Storico, subordinatamente alla relativa attestazione del datore
di lavoro;
- al personale che svolge necessariamente e sistematicamente la
propria attività lavorativa, esclusiva o prevalente, sulle
aree demaniali del Porto Storico, e ciò comunque all'esterno
delle facilities;
- alle persone fisiche residenti nell'ambito del porto storico;
c) permesso nominativo speciale di accesso specifico con autoveicolo
( senza facoltà di parcheggio ) di colore rosso, per il personale
della Fincantieri o imprese appaltatrici e dell'Istituto Tecnico
Nautico o altre amministrazioni in condizioni analoghe;
d) permessi temporanei di colore bianco per specifiche esigenze
connesse allo svolgimento di attività economiche in ambito
portuale ( appalti, riparazioni, verifiche, riprese televisive o
cinematografiche etc. ).
Ai predetti soggetti sarà altresì rilasciato un documento
riportante la targa dell'autovettura e l'appartenenza all'Amministrazione/Ente/Impresa
( di colore verde per il permesso "A" e di colore corrispondente
al permesso per le atre tipologie ) , che dovrà inderogabilmente
essere apposto in modo visibile sull'autovettura per poter sostare
presso le aree di parcheggio in conformità all'art. 11 del
presente Regolamento.
Su richiesta dei datori di lavoro potranno essere rilasciati contrassegni
specifici per l'identificazione delle auto di servizio, quando usate
dal personale abilitato a norma del presente articolo.
Potrà essere valutata dall'Autorità portuale la possibilità
di rilascio, in numero estremamente limitato di permessi impersonali,
di tipo b), con riferimento particolare alle esigenze di accesso
in porto delle cooperative di pesca aventi sede ad Ancona e per
altre situazioni particolari non contemplate nel presente regolamento.
L'utilizzo del titolo abilitativo da parte di persona diversa sarà
perseguito a norma dell'art. 1174 del Cod. Nav. e con l'immediato
ritiro del medesimo titolo abilitativo.
La mancata esposizione del contrassegno di identificazione dei veicoli
sarà perseguita ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav.
Art. 15
Accesso alle facilities del Porto Storico
Per accedere alle facilities del Porto Storico, trattandosi
di aree ad accesso ristretto per lo svolgimento di attività
di interfaccia nave/porto, è necessario disporre del documento
di al punto a) di cui al precedente art. 14; allorquando saranno
realizzate le apposite recinzioni, anche l'accesso pedonale alle
suddette facilities sarà subordinato al possesso del predetto
titolo abilitativo.
I permessi di cui ai punti b), c) e d) non consentono normalmente
l'accesso alle facilities.
I modelli dei documenti e dei permessi di cui al presente articolo
sono descritti nel documento in allegato 2 al presente Regolamento.
Art. 16
Titoli abilitativi per l'accesso alla Darsena Marche
L'accesso dei veicoli stradali e ferroviari e dei pedoni alla Darsena
Marche è subordinato al possesso del titolo abilitativo di
cui all'art. 14.2 lett. a) del presente Regolamento. Gli altri titoli
di legittimazione di cui all'art. 14.2 non danno alcun diritto ad
entrare nella Darsena Marche.
Art. 17
Disposizioni specifiche per i permessi di categ. "C"
I permessi di cui all'art. 14.2 lett. c) per il personale della
Fincantieri e imprese appaltatrici e per l'Istituto tecnico Nautico
e altre amministrazioni in condizioni analoghe consentono esclusivamente
il transito attraverso i varchi del Porto storico ( escluse le facilities
) per poter raggiungere il comprensorio della dell'Ente interessato
all'interno del quale i veicoli devono essere parcheggiati.
Non è consentito il parcheggio dei veicoli beneficiari del
permesso in questione nelle aree portuali esterne ai comprensori
in questione; eventuali violazioni saranno perseguite anche con
la rimozione del mezzo.
Art. 18
Accesso in porto senza titolo di legittimazione
E' consentito il libero ingresso nelle aree portuali del Porto
Storico e della Darsena Marche dei seguenti veicoli, purchè
tutte le persone a bordo siano munite di un documento riconoscimento
personale, per consentire l'adempimento dei compiti affidati all'organizzazione
della security come dal Piano di sicurezza vigente:
a) veicoli destinati all'imbarco limitatamente alle 10 ore antecedenti
la prevista partenza della nave;
b) veicoli industriali e commerciali che devono compiere nella
giornata operazioni commerciali oppure diretti presso cantieri
navali, imprese portuali, esercizi commerciali siti in ambito
portuale, previa esibizione al personale di servizio ai varchi
del documento di trasporto e/o del relativo ordine lavori/fornitura
emanato da un soggetto pubblico/privato che abbia la sede in ambito
portuale ;
c) veicoli con targhe e contrassegni del Corpo Diplomatico e Consolare,
dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni, dei servizi di polizia,
soccorso e pubblica assistenza;
d) taxi e veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto
pubblico delle persone, e ciò limitatamente alle aree del
Porto Storico esterne alle facilities; per questi ultimi
le imprese esercenti il servizio dovranno far pervenire all'Autorità
Portuale entro il 30 novembre di ogni anno, il prospetto degli
orari delle corse giornaliere programmate per l'anno successivo
e ogni successiva eventuale variazione;
e) mezzi in possesso delle tessere di libero accesso ai porti
nazionali, rilasciate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione
ai sensi del D.M. 20.11.1975 e successive modifiche ed integrazioni
e ciò limitatamente alle aree del Porto Storico esterne
alle facilities.
L'ingresso dei veicoli di cui ai precedenti punti a) e b) è
subordinato all'osservanza delle ulteriori disposizioni contenute
rispettivamente nell'art. 19 e 20 del presente Regolamento.
Art. 19
Disposizioni particolari per l'accesso dei mezzi destinati all'imbarco
I turisti destinati all'imbarco potranno raggiungere la Stazione
Marittima esibendo il titolo di prenotazione per l'imbarco al personale
di controllo in servizio ai varchi doganali; l'ingresso nelle facility
per l'accesso alle aree di parcheggio in attesa dell'imbarco, quando
saranno rese operative, potrà avvenire esclusivamente esibendo
al personale di controllo il biglietto di imbarco e consentendo
al personale medesimo di poter ispezionare il mezzo imbarcato ed
il bagaglio trasportato, il tutto in conformità delle misure
di prevenzione per la security.
Tutti i veicoli pesanti destinati all'imbarco che devono accedere
in porto per imbarcare sulle navi , se non muniti di biglietto o
buono d'imbarco conforme allo stampato in alleg n.3, devono essere
inseriti in una "lista d'imbarco", ( come da allegato
4 ) predisposta dalle Agenzie Marittime interessate.
La "lista d'imbarco deve essere redatta su carta intestata
e sottoscritta esclusivamente dall'Agente Marittimo Raccomandatario
e presentata alla Capitaneria, almeno 12 ore prima della prevista
partenza della nave ed in ogni caso prima dell'ingresso in porto,
per l'apposizione del visto e la successiva trasmissione al Comando
Compagnia G.d.F. per il servizio di controllo ai varchi.
Nella lista devono riportarsi per colonne la targa del veicolo,
il nome della nave sulla quale il mezzo è destinato, la data
e l'ora di imbarco, nonché il tipo di merce e il nominativo
del conducente.
Le variazioni alla "lista" devono essere autorizzate dalla
Capitaneria di Porto
e prontamente comunicate al personale della Guardia di finanza in
servizio ai varchi.
Una copia della lista autorizzata dovrà essere consegnata
a cura delle Agenzie Marittime, alle guardie giurate in servizio
presso i varchi portuali.
Per lo snellimento delle operazioni di controllo dei mezzi e dei
passeggeri sbarcati dalle navi Ro/ro, le Agenzie Marittime faranno
pervenire al Comando Compagnia G.d.F., copia dei manifesti di carico
delle predette navi, nonché, se disponibili, le liste dei
passeggeri.
Art. 20
Disposizioni particolari per l'accesso dei mezzi che devono compiere
operazioni commerciali
Per i mezzi commerciali che devono accedere e/o uscire dall'ambito
portuale per la sola consegna della merce, restano applicabli le
disposizioni della locale Circoscrizione Doganale e della Capitaneria
di Porto per la movimentazione di materiale e/o di attrezzature
attraverso i varchi.
Tutti i suddetti mezzi e le relative merci trasportate saranno sottoposti
alle seguenti verifiche:
- per le merci in esportazione ed importazione ( destinate o provenienti
da Paesi extra-comunitari ) il riscontro sarà effettuato
mediante la verifica dei documenti che accompagnano le merci medesime,
sui quali verrà apposto dal personale G.d. F. in servizio
ai varchi il visto entrare e/o uscire dagli spazi doganali;
- per le merci nazionali e per quelle destinate o provenienti da
Paesi comunitari, il controllo di sicurezza verrà effettuato
secondo le previsioni del Piano di sicurezza in premessa citato;
- per le merci pericolose ed i trasporti eccezionali dovrà
esibita anche l'autorizzazione al deposito, transito rilasciata
dalla Capitaneria di Porto.
Art. 21
Modalità generali di richiesta dei permessi di accesso in
porto
I permessi di cui ai punti a), b), c), e d) del precedente articolo
14 saranno rilasciati dall'Autorità Portuale su richiesta
delle Società interessate, mediante compilazione dei modelli
di richiesta allegati alla presente Ordinanza e mediante inoltro
della richiesta in via telematica come da istruzioni consultabili
sul sito Internet dell'Autorità Portuale ( www.autoritaportuale.ancona.it
).
Le autorizzazioni di cui al punto a) avranno validità di
cinque anni a decorrere dalla loro data di emissione e la richiesta
di rinnovo dovrà pervenire alla scrivente 30 gg. prima della
loro scadenza.
I permessi di tipo b) e c) dovranno essere rinnovati rispettivamente
entro il 28 febbraio e il 30 ottobre di ogni anno.
A coloro i quali, entro le predette date, abbiano presentato domanda
di rinnovo, i permessi si intendono prorogati di 30 giorni.
Art. 22
Procedura per l'accesso occasionale nelle facilities per attività
lavorative
I Concessionari, le Imprese portuali e gli Agenti Marittimi Raccomandatari
che abbiano la necessità di far accedere alle Facilities
del porto di Ancona tecnici, clienti ed, in genere, persone che
ne abbiano motivo, dovranno utilizzare la seguente procedura:
- inoltrare una richiesta di autorizzazione via fax e/o via telematica
alla Autorità Portuale ( come da allegato 11 ) ed il modulo
(allegato 12) contenente le seguenti informazioni:
1. Estremi identificativi della Società che dovrà
operare all'interno della facility;
2. Estremi identificativi dei mezzi di trasporto utilizzati;
3. Elenco delle attrezzature e/o materiali trasportati all'interno
della Facility;
4. Elenco del personale ;
5. Luogo di destinazione all'interno della facility , motivazioni
e tipologia di attività svolta;
6. durata prevista delle attività ( nr. di giorni naturali
e consecutivi , ovvero data, orario di ingresso e di uscita prevista
per visita di un giorno).
La richiesta dovrà contenere inoltre la seguente dicitura:
La sottoscritta Società/ Impresa concessionaria/portuale/servizi
- Agenzia marittima dichiara di aver fornito indicazioni all' interessato
circa l'utilizzo della viabilità portuale per raggiungere
il luogo di intervento, di aver reso edotta la medesima circa i
rischi presenti nell'area nonché di aver effettuato il coordinamento
delle misure di prevenzione di cui all'art. 7 del D.Lgs 626/94,
e di aver reso note le norme comportamentali che dovranno essere
rigorosamente rispettare in conformità delle procedure di
security.
In caso di attività a bordo delle navi, la predetta richiesta
dovrà essere inoltre accompagnata da una copia dell'autorizzazione
scritta rilasciata dal comando nave e/o dallo Ship Security Officer.
- esibire, al personale di controllo in servizio ai varchi doganali
, una copia della comunicazione di cui sopra, unitamente ad idoneo
documento di riconoscimento personale.
La richiesta dovrà essere inoltrata entro le ore 12.00 del
giorno precedente il suo utilizzo ed avrà validità
per il solo periodo strettamente necessario allo svolgimento delle
attività previste.
Art. 23
Disposizioni varie su accessi di veicoli non in possesso di abilitazione
a) Accesso occasionale di disabili nell'ambito portuale.
Le persone disabili che desiderano entrare nel porto storico con
un veicolo per esigenza motivata di natura occasionale ( es. accesso
ad un ufficio pubblico sito nel porto storico etc. ), e comunque
all'esterno delle facilities, saranno sottoposte alla seguente
procedura:
- Il personale di controllo ai varchi doganali consegnerà
al richiedente un permesso temporaneo con validità non
superiore a 4 ore, da esporre in modo visibile nel veicolo, su
cui saranno trascritte le generalità dell'autista, la targa
del mezzo e l'orario di ingresso ed il luogo di destinazione;
- per uscire dal porto si dovrà , obbligatoriamente, uscire
dal medesimo varco, provvedendo a riconsegnare il permesso su
cui dovrà essere stata apposta la firma e/o il timbro dell'esercizio
e/o dell'ufficio visitato;
I permessi correttamente riconsegnati saranno conservati per un
tempo limitato e successivamente distrutti, in ottemperanza alle
norme di tutela della privacy.
Le modalità di accesso del presente articolo si intendo
applicabili per il solo orario di apertura dei varchi di accesso
e non costituiscono titolo autorizzativo alla sosta del mezzo che,
qualora parcheggiato al di fuori delle zone appositamente autorizzate,
sarà oggetto di rimozione forzata oltre alle sanzioni di
legge.
Il rilascio dei permessi in oggetto potrà essere rifiutato
negli orari di chiusura dei centri di destinazione.
b) Visite collettive in porto
Le visite saranno autorizzate esclusivamente in funzione dell'operatività
portuale con esclusione delle ore notturne, previa autorizzazione
da parte della Autorità Portuale subordinatamente alla presentazione
di domanda e dichiarazione manlevatoria come da allegato 13.
La citata autorizzazione sarà preventivamente comunicata
sia al personale di servizio al varco che al Comando Compagnia della
G.d.f. e alla Polizia di Frontiera.
Al mezzo di trasporto sarà fornito apposito contrassegno
temporaneo di identificazione da parte del personale di servizio
al varco.
c) Accesso di soggetti non autorizzati in connessione ad attività
istituzionale svolta dalle Amministrazioni pubbliche con sede in
area demaniale portuale;
Le Pubbliche Amministrazioni con sede nel porto storico, qualora
nell'ambito delle proprie attività istituzionali, hanno l'esigenza
di far accedere con veicoli persone non in possesso di titolo di
legittimazione, comunicheranno con congruo anticipo all' Autorità
portuale, al Comando Compagnia G.d.F. e al personale di servizio
al varco della Repubblica, apposito elenco dei soggetti che dovranno
accedere nel Porto Storico, corredato, ove possibile, dall'indicazione
delle targhe dei veicoli privati eventualmente interessati.
A mezzi di trasporto sarà fornito apposito contrassegno temporaneo
di identificazione da parte del personale di servizio al varco con
le modalità di cui alla precedente lett. a).
Art. 24
Autorizzazione al parcheggio nell'ambito portuale per manifestazioni
pubbliche.
La richiesta per l'utilizzo di aree portuali per manifestazioni
pubbliche o ad uso parcheggio di autovetture potrà essere
presentata all'Autorità Portuale - perentoriamente almeno
15 giorni prima della data dell'evento - alle seguenti condizioni:
1. La richiesta può essere avanzata solo da pubbliche
amministrazioni per esigenze eccezionale e straordinarie, ovvero
per manifestazioni storicamente consolidate;
2. L'amministrazione richiedente provveda e garantisca , a proprio
carico, un servizio di vigilanza continuativa dell'area a mezzo
di guardie giurate per l'applicazione delle misure di prevenzione
per la security dell'ambito portuale, per organizzare un
ordinato parcheggio delle auto che affluiscono e per impedire
che le auto e le persone interessate alla manifestazione non escano
dall'area autorizzata;
3. l'area richiesta dovrà essere recintata in maniera adeguata
lato mare, a cura del richiedente, con cartelli monitori indicanti
il pericolo di caduta in mare e l'obbligo di lasciare l'area di
parcheggio entro due ore dalla manifestazione;
4. sia stato rilasciato il nulla-osta della Capitaneria di Porto
ai fini della valutazione di possibili pregiudizi alla sicurezza
delle navi ormeggiate;
5. sia stato chiesto il parere alla Circoscrizione Doganale, alla
Polizia di Frontiera e al Comando Compagnia G.d.F.;
6. sia apposta nella richiesta nella richiesta la seguente dicitura:
La sottoscritta (estremi del richiedente) si assume ogni responsabilità
penale e civile conseguente alla mancata e/o inadeguata applicazione
delle succitate misure di prevenzione e di controllo da parte
del personale addetto alla vigilanza.
Art. 27
Persone autorizzate ad accedere sulle navi
L'accesso a bordo delle navi ormeggiate in porto o alla fonda in
rada è consentito esclusivamente alle persone in possesso
della tessera di cui al punto a) dell'art. 14 del presente Regolamento.
Art. 28
Procedura celere per l'accesso occasionale a bordo delle navi
Gli Agenti Marittimi Raccomandatari che abbiano la necessità
di far accedere a bordo delle navi ormeggiate in porto o alla fonda
in rada tecnici, clienti ed, in genere, persone che ne abbiano motivo
(con esclusione di lavorazioni in genere), dovranno essere autorizzate
previo inoltro di richiesta per via telematica della comunicazione
all'Autorità Portuale alla Polizia di Stato - Ufficio di
Polizia di Frontiera ed alla Guardia di Finanza - Comando 1.a Compagnia
.
La comunicazione potrà essere inoltrata anche il giorno precedente
il suo utilizzo ed avrà validità limitata alla durata
della sosta in porto o in rada di navi che effettuano operazioni
commerciali e potrà essere reiterata per altri due giorni
in presenza di motivazioni eccezionali; detta comunicazione ha valore
sostitutivo del permesso di accesso e dovrà essere esibita
al personale di controllo in servizio presso i varchi doganali.,
unitamente ad idoneo documento di riconoscimento.
Art. 29
Duplicazione dei permessi di accesso
In caso di smarrimento del permesso, per ottenerne la duplicazione,
l'interessato deve farne immediata denuncia scritta alle Autorità
giudiziarie competenti; copia di detta denuncia dovrà essere
presentata all'Autorità Portuale che rilascerà il
duplicato del contrassegno stesso.
In caso di deterioramento potrà esserne richiesto uno nuovo
previa restituzione di quello non più utilizzabile.
Art. 30
Cessazione di permessi di accesso
In caso di cessazione del rapporto di lavoro fra Ditta/Società
e dipendente o di cessazione dei motivi per cui la tessera è
stata rilasciata, detto documento dovrà essere obbligatoriamente
restituito all'Autorità Portuale entro 15 (quindici) giorni
dalla citata data.
Art. 31
Revoche
L'Autorità Portuale si riserva in ogni momento, anche in
relazione alle segnalazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza
e della Capitaneria di Porto di revocare i permessi contemplati
nella presente Regolamento con provvedimento motivato.
Art. 32
Disposizioni finali
Il presente Regolamento potrà subire modificazioni, in relazione
alle esigenze operative e di controllo che emergeranno a seguito
della realizzazione delle facilities nel Porto Storico
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